Art. 5.
(Abrogazioni).

      1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge:

          a) alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 41 è abrogato;

              2) all'articolo 44:

                  2.1) al primo comma, le parole: «di cui agli articoli 46, 47 e 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 46 e 50»;

                  2.2) al secondo comma, lettera c), le parole: «di cui agli articoli 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 46»;

                  2.3) il terzo comma è abrogato;

              3) gli articoli 47 e 48 sono abrogati;

              4) all'articolo 49, le parole: «e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47» sono soppresse;

          b) gli articoli 30 e 31 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, sono abrogati;

 

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          c) alla legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 23 è abrogato;

              2) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: «e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23» sono soppresse;

          d) alla legge 29 novembre 1995, n. 520, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 27 è abrogato;

              2) al comma 1 dell'articolo 28, le parole: «e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27» sono soppresse;

          e) gli articoli 2 e 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, sono abrogati.